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ART. 1 - Costituzione, natura, sede, caratteristiche.
1) E' costituita l'associazione denominata"Associazione Cacciucco Livorno ente non commerciale"
2) L'Associazione in quanto non riconosciuta è disciplinata dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.
3) L'Associazione ha sede in Livorno Piazza dell'Arsenale 6, 57123 - Livorno.
4) L'Associazione è una istituzione autonoma ed unitaria, non ha scopo di lucro, è amministrativamente indipendente, è diretta democraticamente attraverso i suoi organi.
ART. 2 - Scopi e attività.
1) L'Associazione si propone di valorizzare, promuovere, diffondere il cacciucco livornese e le ricette della tradizione gastronomica ed enologica della città di Livorno e provincia attraverso attività di carattere culturale, didattiche e editoriali.
2) L'Associazione si propone di organizzare e/o partecipare in collaborazione ad eventi, manifestazioni, attività turistiche-enogastronomiche, degustazioni, Corsi di cucina, stages per professionisti del settore della ristorazione.
3) L'Associazione potrà promuovere inoltre, direttamente e/o in collaborazione con altre associazioni, enti pubblici e privati, ogni iniziativa ritenuta utile e/o necessaria al raggiungimento dello scopo sociale.
ART. 3 - Soci.
1) I soci possono essere:
a) ORDINARI - sono soci ordinari le persone fisiche, le persone giuridiche, i comitati, le associazioni che ne accettino lo Statuto ed i regolamenti e che si impegnano a corrispondere una quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.
I soci ordinari sono ammessi all'associazione mediante domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo, sottoscritta e inviata via posta o in via telematica, compilando l'apposito modulo ed allegando il proprio curriculum vitae. L'ammissione viene approvata dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio.
L'ammissione alla qualifica di socio ordinario è definitiva dalla riscossione del pagamento della quota associativa annuale.
b) ONORARI - Sono soci onorari le personalità cui è riconosciuta dal Consiglio Direttivo l'adesione a titolo gratuito per speciali meriti nei confronti dell'associazione o nei campi oggetto dell'associazione.
2) Non sono tuttavia ammessi soci temporanei né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa. Per i minori tuttavia è richiesto il nulla osta di chi esercita la patria potestà.
3) Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali, nelle modalità previste dal presente statuto. I nuovi soci possono esercitare diritto di voto dopo tre mesi dall'iscrizione nel libro soci.
4) La quota o contributo associativo non è né trasmissibile né rivalutabile.
ART. 4 - Diritti dei soci.
1) I Soci hanno diritto di voto su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni e sono eleggibili alle cariche sociali. Per le cariche sociali che comportano responsabilità civili e/o penali verso terzi, sono eleggibili i Soci che abbiano compiuto la maggiore età.
2) I Soci hanno inoltre diritto di frequentare la sede sociale, di partecipare alle iniziative promosse dal L'Associazione, di usufruire delle strutture del Sodalizio nonché dei servizi.
ART. 5 - Sanzioni disciplinari.
1) La qualità di Socio si perde:
a) per dimissioni
b) per espulsione
c) per morosità
d) per morte.
2) Le dimissioni devono essere comunicate al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata.
3) I Soci possono essere sospesi o espulsi per i seguenti motivi :
a) qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali ;
b) qualora, in qualsiasi modo, arrechino danni morali e materiali all' associazione;
c) quando si rendano morosi rispetto al pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo.
I Soci espulsi o sospesi, per morosità, potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota d'iscrizione.
Dette sanzioni sono adottate dal Consiglio Direttivo del Associazione.
Contro i provvedimenti in parola e' ammesso il ricorso, da presentarsi tramite il Consiglio Direttivo, entro 15 giorni dalla data di notificazione del provvedimento, al Collegio dei Probiviri e, qualora non eletto, all' Assemblea dei Soci che si pronuncerà entro tre mesi con la maggioranza prevista dal precedente art. 9.
ART. 6 - Organi del Associazione.
1) Sono organi del Associazione :
a) l'Assemblea dei Soci ;
b) il Consiglio Direttivo ;
c) il Presidente ;
d) il Collegio Sindacale (qualora eletto);
e) il Collegio dei Probiviri, (qualora eletto);
ART. 7 - Assemblea dei Soci.
1) L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'associazione.
2) Essa è convocata dal Consiglio Direttivo ordinariamente una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario o su richiesta motivata di un quinto dei Soci.
3) L' Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei Soci e in seconda convocazione "se ordinaria" qualunque sia il numero dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
4) La convocazione deve essere effettuata a mezzo comunicazione per posta elettronica, fax, raccomandata o mezzo equipollente da inviarsi entro 8 giorni che precedono l'assemblea.
5) Gli inviti e gli avvisi devono specificare il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dei lavori.
6) L' Assemblea:
a) Delibera gli atti attinenti alla gestione dell'Associazione demandati alla sua competenza dall'atto costitutivo e/o dallo Statuto.
b) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario consuntivo.
c) Esamina e delibera su ogni questione ad essa sottoposta dal ConsiglioDirettivo.
d) elegge il Consiglio Direttivo.
7) Le elezioni del consiglio Direttivo a seguito delle dimissioni della maggioranza dei membri, debbono essere indette dal Consiglio dimissionario secondo le regole previste dal presente articolo.
L'assemblea che revoca il consiglio direttivo deve essere richiesta da almeno un terzo dei soci e delibera sia in prima che in seconda convocazione con voti favorevoli corrispondenti almeno al 50% più uno dei soci.
8) Le modalità di svolgimento delle elezioni saranno stabilite con apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei Soci. Detto regolamento dovrà, comunque, prevedere espressamente il principio del voto singolo a norma dell'Art. 2532, co. 2, c.c..
9) L'Assemblea, chiamata a pronunciarsi su modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento del Sodalizio, delibera, anche in seconda convocazione, con voti favorevoli corrispondenti almeno al 66 % più uno dei Soci.
ART. 8 - Il Consiglio Direttivo.
1) Il Consiglio Direttivo:
a) è l'organo esecutivo dell'associazione;
b) è composto da n. numero minimo di 3 ad un massimo di 5 Consiglieri che durano in carica fino a revoca o dimissioni.
c) elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
d) attua il programma delle attività sociali secondo gli scopi perseguiti Dl''Associazione;
e) designa i collaboratori tecnici preposti alle attività sociali ;
f) predispone il rendiconto economico e finanziario;
g) è responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto del Sodalizio.
2) Qualora durante il corso del mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, subentreranno i Soci che nei risultati delle votazioni hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.
3) Qualora per qualsiasi ragione venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea il Consiglio Direttivo si intende decaduto.
4) Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta ogni tre mesi e, straordinariamente, ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi membri.
5) Esso delibera validamente sia in prima che in seconda convocazione con l' intervento di metà più uno dei suoi componenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
6) In caso di assenza o impedimento del Presidente, subentra con eguali funzioni e prerogative il Vice-Presidente.
7) Nessun compenso spetta ai componenti del Consiglio Direttivo o ai Soci Delegati ad attività salvo il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento degli incarichi sociali.
ART. 9 - Il Presidente.
1) Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica fino a revoca deliberata a maggioranza del Consiglio stesso ovvero per dimissioni. In quest'ultimo caso rimarrà in carica fino a che non viene sostituito da un altro consigliere.
2) Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione stessa, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea dei Soci e ne esegue le deliberazioni.
3) Il Presidente dell'Associazione è responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto del L'Associazione e firma la corrispondenza dispositiva che impegni comunque l'Associazione.
4) Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 giorni dalla elezione di questi.
5) Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
ART. 10 - Il Segretario.
1) Il Segretario tiene aggiornati i libri sociali e i registri e documenti contabili; provvede al disbrigo della corrispondenza; compila i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo; firma la corrispondenza che comunque non comporti impegni per L'Associazione; collabora per la buona riuscita di tutte le attività del Sodalizio; inoltre predispone, in collaborazione con il Vice-Presidente, lo schema del rendiconto economico e finanziario della gestione del L'Associazione che il Presidente, previo esame, sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo e al Collegio dei Sindaci;
2) Il Segretario provvede inoltre alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese a firma abbinata con il Presidente ed è responsabile della regolare tenuta dei libri contabili.
3) Prende in consegna i beni mobili ed immobili dell'Associazione e mantiene aggiornati i libri degli inventari.
ART. 11 - Il Patrimonio.
1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito :
a) dai beni mobili ed immobili di proprietà e comunque acquisiti;
b) dai beni mobili e immobili provenienti da donazioni e lasciti.
2) Il patrimonio del l'Associazione deve essere destinato al perseguimento dei fini statutari.
ART. 12 - Le Entrate.
1) Le entrate sono costituite :
a) dalle quote di iscrizione e di frequenza;
b) da obbligazioni, elargizioni, lasciti di enti o di privati;
c) da contributi delle Amministrazioni Comunali e di altri Enti pubblici e privati;
d) da redditi;
e) da eventuali entrate derivanti dallo svolgimento delle attività sociali.
ART. 13 - L'Esercizio Finanziario.
1) L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2) Il rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario deve essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo.
3) Eventuali residui di bilancio saranno destinati ad iniziative di carattere assistenziale, culturale, ricreativo o ammodernamenti di attrezzature.
4) Data la mancanza di fini di lucro, è assolutamente vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale tra i soci, ed è obbligatorio reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali previste dallo statuto.
ART. 14 - Modifiche Statutarie.
1) Il presente statuto può essere modificato dall'assemblea dei soci costituita in seduta straordinaria;
2) Sia in prima che in seconda convocazione le variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino il 66 % più uno del corpo sociale;
3) Per le variazioni imposte da futura legislazione civile o fiscale è competente il Consiglio Direttivo.
ART. 15 - Scioglimento del'Associazione.
1) Lo scioglimento può avvenire con decisione dell'assemblea costituita in seduta straordinaria e con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti purché questi rappresentino almeno il 50% più uno del corpo sociale;
2) In caso di scioglimento per qualunque causa, i beni di proprietà dell'Associazione dovranno essere devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 16 - Disposizioni Finali.
1) Per quanto non contenuto nel presente statuto valgono le norme contenute nel regolamento per la sua attuazione ed in ultima istanza dalle leggi in materia.
RONGO MICHELANGELO
PARDINI FRANCO
DE STEFANO BERNADETTA
PAGANI FURIO
PAGANI ANDREA
FARANO MARCO
ZINGONI ALESSANDRO
COSTALLI ENRICO
BARONTI Beatrice
MONTIGIANI Daniela
MARTORANO Michele
COLTELLINI Claudio
BELLERINI MASSIMO
BATTINI PAOLA
DE MURTAS PAOLA
Il comitato direttivo per il primo periodo è così costituito:
PAGANI Furio Presidente
RONGO Michelangelo Vice Presidente
PAGANI Andrea Consigliere
FARANO Marco Consigliere
MARTORANO Michele Segretario